Art. 30. Pubblicita' dei verbali e delle deliberazioni 1. I verbali delle adunanze degli organi dell'Universita' sono pubblici. E' garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'Universita', a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalita' da questa stabilite.