Art. 30.
            Pubblicita' dei verbali e delle deliberazioni
   1.  I  verbali  delle  adunanze degli organi dell'Universita' sono
pubblici.
   E' garantito a chiunque  ne  abbia  interesse  per  la  tutela  di
situazioni   giuridicamente  rilevanti,  il  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi relativi all'attivita'  dell'Universita',  a
norma  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, articoli 23 e seguenti,
secondo le modalita' da questa stabilite.