Art. 31.
      Norme, modalita' e requisiti per le designazioni elettive
   1.   Le   designazioni  elettive  previste  dal  presente  statuto
avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per  non
piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da
designare.
   2.  La  votazione  per  l'elezione  del rettore, dei presidi e dei
direttori di dipartimento e'  valida  se  vi  abbia  preso  parte  la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
   3.  Sei  mesi  prima  della  scadenza del mandato del rettore, dei
presidi o dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal
decano  dei  professori  ordinari  rispettivamente  dell'Universita',
della   facolta'   e   del  dipartimento.  Il  decano  provvede  alla
costituzione del  seggio  elettorale  e  alla  designazione  del  suo
presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
   4.  La  funzione  di  rettore, preside, direttore di dipartimento,
membro   del   senato   accademico,   membro   del    consiglio    di
amministrazione,  non  puo'  essere  assunta  per piu' di due mandati
consecutivi.
   Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il  nuovo  eletto
dura  in  carica  fino  alla  conclusione  del  mandato  che e' stato
interrotto.
   Ai fini' del computo del numero dei mandati, quello incompleto  e'
computato solo se supera la meta' della durata normale.
   Una  rielezione,  dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo
dopo che sia trascorso un periodo  pari  alla  durata  di  un  intero
mandato.
   5.  I  professori  di  prima  fascia  che  assumono la funzione di
rettore, di preside di facolta' o di direttore di dipartimento devono
aver esercitato l'opzione  di  tempo  pieno  o  aver  presentato  una
preventiva  dichiarazione  di  opzione in tal senso, da far valere in
caso di nomina. Cio' vale anche per il prorettore.
   I  professori  e   i   ricercatori   eletti   nel   consiglio   di
amministrazione  devono  aver  esercitato  l'opzione di tempo pieno o
aver presentato una preventiva dichiarazione in  tal  senso,  da  far
valere in caso di nomina.
   6.  I  professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato
attivo, sono equiparati ai professori associati.
   Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai  fini  dell'elettorato
attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori.
   7.  Col  termine  "personale tecnico ed amministrativo" si intende
tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario
e addetto alla elaborazione dati.
   8. Gli studenti eletti negli organi dell'ateneo hanno  un  mandato
di durata biennale.
   9.  L'elettorato  attivo  o  passivo  per  la  designazione  delle
rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti  ai
corsi di laurea e di diploma.
   10. Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche
nel  consiglio  di  amministrazione  e  nei  consigli  di facolta' la
votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti  quando
si  raggiunga  una  percentuale  di  votanti pari almeno al 20% degli
aventi  diritto.  Nel  caso  di  percentuale  inferiore  il numero di
rappresentanti e' diminuito di un'unita'.
   11. La mancata designazione delle  rappresentanze  studentesche  e
del  personale  tecnico ed amministrativo non pregiudica la validita'
della composizione dell'organo.
   12. Nessuno puo' assumere piu' di una carica negli organi di  ogni
ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o
di  statuto,  con  la  sola  eccezione  di  quei  rappresentati degli
studenti nei consigli di facolta' che sono anche  rappresentanti  nel
senato accademico.