Art. 31. Norme, modalita' e requisiti per le designazioni elettive 1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare. 2. La votazione per l'elezione del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento e' valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 3. Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi o dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente dell'Universita', della facolta' e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia. 4. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, non puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto. Ai fini' del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale. Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 5. I professori di prima fascia che assumono la funzione di rettore, di preside di facolta' o di direttore di dipartimento devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. Cio' vale anche per il prorettore. I professori e i ricercatori eletti nel consiglio di amministrazione devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione in tal senso, da far valere in caso di nomina. 6. I professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai professori associati. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori. 7. Col termine "personale tecnico ed amministrativo" si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati. 8. Gli studenti eletti negli organi dell'ateneo hanno un mandato di durata biennale. 9. L'elettorato attivo o passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma. 10. Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta' la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al 20% degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore il numero di rappresentanti e' diminuito di un'unita'. 11. La mancata designazione delle rappresentanze studentesche e del personale tecnico ed amministrativo non pregiudica la validita' della composizione dell'organo. 12. Nessuno puo' assumere piu' di una carica negli organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, con la sola eccezione di quei rappresentati degli studenti nei consigli di facolta' che sono anche rappresentanti nel senato accademico.