Art. 35.
    Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di statuto
   1.  Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto
del rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,  art.
16 comma 2.
   2.  Le modifiche di statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno
accademico successivo a quello della relativa emanazione.