Art. 35. Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di statuto 1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma 2. 2. Le modifiche di statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della relativa emanazione.