Art. 5.
                       Rapporti con l'esterno
   1.  L'Universita'  puo'  stabilire  rapporti  con  enti pubblici e
privati attraverso contratti e convenzioni.
   2. Le convenzioni, i contratti e le altre  forme  di  cooperazione
scientifica  devono  prevedere  una  quota delle relative entrate, in
misura non inferiore al 15%,  da  destinare  al  finanziamento  della
ricerca di base.
   3.   L'Universita',   per   la   realizzazione   dei  propri  fini
istituzionali, anche in collaborazione con altre  universita'  e  con
enti  pubblici e privati, anche internazionali, puo' istituire centri
interuniversitari e partecipare a consorzi.
   4. L'Universita', in collaborazione con altre universita',  e  con
enti   pubblici  e  privati,  anche  internazionali,  puo'  istituire
strutture per attivita'  di  comune  interesse.  Tali  collaborazioni
possono attuarsi con convenzioni o mediante costituzione di consorzi.