Art. 5. Rapporti con l'esterno 1. L'Universita' puo' stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. 2. Le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica devono prevedere una quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15%, da destinare al finanziamento della ricerca di base. 3. L'Universita', per la realizzazione dei propri fini istituzionali, anche in collaborazione con altre universita' e con enti pubblici e privati, anche internazionali, puo' istituire centri interuniversitari e partecipare a consorzi. 4. L'Universita', in collaborazione con altre universita', e con enti pubblici e privati, anche internazionali, puo' istituire strutture per attivita' di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi con convenzioni o mediante costituzione di consorzi.