Art. 7. Interventi a favore del personale 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, l'Universita' provvede ad istituire, al suo interno, servizi ricreativi, culturali, di mensa e di asilo nido e ad assumere iniziative per il tempo libero a favore dei dipendenti.