Art. 7.
                  Interventi a favore del personale
   1.  Nell'ambito  di  quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  settembre  1987,  n.  567,  e   ad
integrazione  di  quanto  previsto dall'art. 3 della legge 29 gennaio
1986, n. 23, l'Universita' provvede ad  istituire,  al  suo  interno,
servizi ricreativi, culturali, di mensa e di asilo nido e ad assumere
iniziative per il tempo libero a favore dei dipendenti.