Art. 8 Organi e strutture dell'Universita' 1. Sono organi centrali dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. 2. Sono strutture didattiche dell'Universita' le facolta' e le scuole di specializzazione. Le facolta' sono anche le strutture di appartenenza per i docenti e i ricercatori. L'elenco delle facolta' e delle scuole attualmente istituite e' riportato nella tabella A. 3. Sono strutture di ricerca dell'Universita' i dipartimenti. L'elenco dei dipartimenti gia' istituiti e' riportato nella tabella B, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 33. L'istituzione di nuovi dipartimenti, in aggiunta o in sostituzione di quelli contenuti nella tabella B, avviene con decreto rettorale, su delibera del senato accademico. 4. Possono essere costituiti centri interdipartimentali di ricerca. 5. Possono essere costituiti centri di servizio. 6. E' previsto un adeguato supporto tecnico-amministrativo agli organi centrali, alle strutture didattiche e di ricerca e ai centri. 7. Ai fini di attuare quanto previsto all'art. 1, comma 6, del presente statuto, sono previsti il comitato per la valutazione della didattica, il comitato per la valutazione della ricerca e il comitato per la valutazione della gestione amministrativa.