Art. 8
                 Organi e strutture dell'Universita'
   1.  Sono  organi  centrali  dell'Universita' il rettore, il senato
accademico,  il  consiglio  di  amministrazione  e  il  senato  degli
studenti.
   2.  Sono  strutture  didattiche  dell'Universita' le facolta' e le
scuole di specializzazione.
   Le facolta' sono anche le strutture di appartenenza per i  docenti
e i ricercatori.
   L'elenco  delle  facolta'  e delle scuole attualmente istituite e'
riportato nella tabella A.
   3. Sono strutture di ricerca dell'Universita' i dipartimenti.
   L'elenco  dei  dipartimenti  gia'  istituiti  e'  riportato  nella
tabella  B,  le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al
successivo art. 33. L'istituzione di nuovi dipartimenti, in  aggiunta
o  in  sostituzione  di quelli contenuti nella tabella B, avviene con
decreto rettorale, su delibera del senato accademico.
   4.  Possono  essere  costituiti  centri   interdipartimentali   di
ricerca.
   5. Possono essere costituiti centri di servizio.
   6.  E'  previsto  un adeguato supporto tecnico-amministrativo agli
organi centrali, alle strutture didattiche e di ricerca e ai centri.
   7. Ai fini di attuare quanto previsto all'art.  1,  comma  6,  del
presente  statuto, sono previsti il comitato per la valutazione della
didattica, il comitato per la valutazione della ricerca e il comitato
per la valutazione della gestione amministrativa.