Art. 4. L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 30 novembre 1991, corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata: a) certificato della cancelleria del tribunale e della camera di commercio, industria ed artigianato - di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta - indicante, tra l'altro, le complete generalita' e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente; b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, conforme allo schema allegato alla precedente deliberazione; c) pagine del registro serie C mod. 41, vistate dallo stesso UTF, dalle quali risultino la presa di carico e la lavorazione della quantita' di materia prima riguardante la partita di alcole offerta in vendita; d) obbligazione irrevocabile dell'assuntore alla ricezione, conservazione e cessione del prodotto oggetto dell'offerta alle condizioni e modalita' previste dal contratto di assuntoria stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1992; e) dichiarazione con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilita', che la materia prima distillata e' di produzione nazionale, con firma autenticata nelle forme di legge.