Art. 4.
   L'offerta di  vendita  deve  essere  redatta  su  carta  legale  e
pervenire  all'A.I.M.A.  entro  e  non  oltre  il  30  novembre 1991,
corredata dai seguenti documenti in duplice  copia,  di  cui  una  in
originale o in copia autenticata:
     a) certificato della cancelleria del tribunale e della camera di
commercio,  industria ed artigianato - di data non anteriore di oltre
tre mesi a quella dell'offerta - indicante, tra l'altro, le  complete
generalita'  e  la  qualifica  del  legale rappresentante della ditta
offerente;
     b) dichiarazione del competente UTIF relativa  alla  partita  di
prodotto  offerta  in  vendita,  conforme  allo  schema allegato alla
precedente deliberazione;
     c) pagine del registro serie C mod.  41,  vistate  dallo  stesso
UTF,  dalle quali risultino la presa di carico e la lavorazione della
quantita' di materia prima riguardante la partita di  alcole  offerta
in vendita;
     d)  obbligazione  irrevocabile  dell'assuntore  alla  ricezione,
conservazione e  cessione  del  prodotto  oggetto  dell'offerta  alle
condizioni e modalita' previste dal contratto di assuntoria stipulato
con l'A.I.M.A. per l'anno 1992;
     e)  dichiarazione  con  la  quale  il titolare della distilleria
precisa, sotto la propria personale responsabilita', che  la  materia
prima  distillata  e'  di produzione nazionale, con firma autenticata
nelle forme di legge.