Art. 7. Il passaggio in proprieta' del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto contrattuale, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione completa della lettera con la quale l'A.I.M.A. accetta l'acquisto dell'alcole in questione. La consegna puo' avvenire anche con consegne in luogo diverso da quello in cui il prodotto e' immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A. In relazione a cio' l'A.I.M.A. si riserva la facolta' di avviare l'alcole acquistato in deposito presso i magazzini che l'A.I.M.A. stessa ritenga piu' idonei, anche in previsione delle successive cessioni. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente. Pertanto, il servizio di assuntoria per la ricezione, conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistato resta affidato all'ente assuntore con le modalita' e alle condizioni previste dal contratto di assuntoria gia' stipulato con l'A.I.M.A. per l'anno 1992.