Art. 7.
   Il passaggio in proprieta' del prodotto e  la  relativa  consegna,
con la costituzione del conseguente rapporto contrattuale, decorrono,
a   tutti   gli   effetti  giuridici  ed  economici,  dalla  data  di
autenticazione della firma di accettazione apposta sulla riproduzione
completa della lettera con la  quale  l'A.I.M.A.  accetta  l'acquisto
dell'alcole in questione.
   La  consegna  puo' avvenire anche con consegne in luogo diverso da
quello  in  cui  il  prodotto  e'  immagazzinato  al  momento   della
presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.
   In  relazione  a cio' l'A.I.M.A. si riserva la facolta' di avviare
l'alcole acquistato in deposito presso  i  magazzini  che  l'A.I.M.A.
stessa  ritenga  piu'  idonei,  anche  in previsione delle successive
cessioni. In ogni caso le spese di  trasporto  al  deposito  indicato
dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente.
   Pertanto,   il   servizio   di   assuntoria   per   la  ricezione,
conservazione e cessione delle partite di prodotto  acquistato  resta
affidato  all'ente  assuntore  con  le  modalita'  e  alle condizioni
previste dal contratto di assuntoria gia'  stipulato  con  l'A.I.M.A.
per l'anno 1992.