Art. 8. L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro pesentazione: 1) della fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5; 2) di tutte le documentazioni anche di natura assicurativa e fidejussoria (da presentarsi in originale e in copia), previste dal contratto di assuntoria stipulato secondo le modalita' indicate dal precedente art. 7; 3) prospetto riassuntivo delle fatture da cui risultino, per ciascun produttore, la quantita' ceduta, il tipo di prodotto, il prezzo corrisposto, l'imponibile, l'IVA, la data di quietanza, nonche' una dichiarazione, con firma autenticata nelle forme di legge, con la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la propria personale responsabilita', che i dati riportati nel prospetto di cui sopra sono conformi a quelli indicati nelle citate fatture.