Art. 8.
   L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto  dovuto  al
venditore, dietro pesentazione:
    1)  della  fattura  emessa  dal venditore medesimo al ricevimento
della lettera di cui al precedente art. 5;
    2) di tutte le documentazioni  anche  di  natura  assicurativa  e
fidejussoria  (da  presentarsi in originale e in copia), previste dal
contratto di assuntoria stipulato secondo le modalita'  indicate  dal
precedente art. 7;
    3)  prospetto  riassuntivo  delle  fatture  da cui risultino, per
ciascun produttore, la quantita' ceduta,  il  tipo  di  prodotto,  il
prezzo  corrisposto,  l'imponibile,  l'IVA,  la  data  di  quietanza,
nonche' una dichiarazione,  con  firma  autenticata  nelle  forme  di
legge,  con  la quale il titolare della distilleria precisa, sotto la
propria personale responsabilita', che i dati riportati nel prospetto
di cui sopra sono conformi a quelli indicati nelle citate fatture.