AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte-
grate  con  le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di
quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte  nelle  note.   Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 maggio 1992, n.  301,
recante  interventi  straordinari  di  carattere  umanitario a favore
degli  sfollati  delle  Repubbliche  sorte  nei  territori  della  ex
Jugoslavia,  nonche'  dei  decreti-legge  26 marzo 1992, n. 245, e 26
maggio 1992, n. 299, recanti misure urgenti in  materia  di  rapporti
internazionali  e  di  italiani all'estero". I DD.LL. n. 301/1992, n.
245/1992 e n.  299/1992  non  sono  stati  convertiti  in  legge  per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  - n. 176 del 28 luglio 1992, n. 122 del 26 maggio 1992 e n.
174 del 25 luglio 1992).
                               Capo I
        INTERVENTI A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE
               SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA
                               Art. 1.
                       Interventi straordinari
  1. Per far fronte alla grave  situazione  in  cui  si  trovano  gli
sfollati  delle  Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia,
il Governo e'  autorizzato  ad  effettuare  interventi  di  carattere
straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai
sensi  della  legislazione  vigente.  ((  Gli interventi straordinari
dovranno  essere   ripartiti   senza   alcuna   discriminazione,   in
particolare di carattere etnico e religioso. ))
  2.  Gli  interventi  straordinari  sono  diretti  a  contribuire  a
fronteggiare le necessita' di soccorso, di accoglienza ed  assistenza
degli  sfollati  nel  territorio delle Repubbliche di cui al comma 1,
anche  attraverso  la  partecipazione  ad  iniziative  di   organismi
internazionali.
  3.  Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare
le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti  sul  territorio
nazionale,  connesse  alla  ricezione, al trasporto, all'alloggio, al
vitto,   al    vestiario,    all'assistenza    igienico    sanitaria,
all'assistenza  socio-economica,  e a quella in favore dei minori non
accompagnati, nonche' al rimpatrio o trasferimento degli stessi.
  4. Per le finalita' di cui al presente capo e  per  l'effettuazione
dei  conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri
promuove  e  coordina  l'attivita'  dei  Ministri  competenti,  delle
amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti locali, della Croce rossa
italiana e di ogni altra istituzione e  organizzazione  operante  per
finalita' umanitarie.
  5.  Gli  interventi  sono  promossi d'intesa con le amministrazioni
competenti. Per le finalita' di cui al comma 3 sono  prioritariamente
utilizzati  immobili  o  aree demaniali e altri edifici di proprieta'
pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente
alle esigenze da fronteggiare.