Art. 1- bis.
                       Procedure di attuazione
 
(( 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,  ))
(( il Ministro dell'interno definisce le modalita' di              ))
(( consultazione delle regioni, degli enti locali, delle           ))
(( organizzazioni non governative (ONG) e delle associazioni di    ))
(( volontariato in merito al coordinamento degli interventi per    ))
(( l'accoglienza dei profughi.                                     ))