Art. 10.
                          Programma Eureka
  1.   La   partecipazione   italiana  alle  attivita'  organizzative
riguardanti il programma Eureka e' autorizzata secondo  le  modalita'
previste  dal  "Memorandum  d'intesa  tra  i Membri di Eureka" del 30
giugno 1986.
  2.  Al  maggior  onere  derivante  dall'applicazione  del  presente
articolo,  valutato  in  lire  400 milioni per l'anno 1992 e lire 200
milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente capo.