Art. 2.
                      Controllo degli ingressi
 
  1.  Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia
di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza  dello  Stato,  cura
l'avvio  degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul
territorio nazionale secondo le priorita' dell'articolo 1.
  2. Gli organi di polizia, sulla base della  previa  verifica  della
provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva
l'applicazione  delle  disposizioni  in  vigore  circa l'esistenza di
circostanze ostative all'entrata in  Italia,  possono  rilasciare  un
nulla  osta  provvisorio  di  ingresso  in  territorio  nazionale  ((
rinnovabile  ))  ,  valido  sessanta  giorni,  in  conformita'   alle
direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.
(( 2-bis. La Repubblica italiana e' impegnata a garantire comunque ))
(( l'ingresso e l'ospitalita' ai giovani cittadini delle           ))
(( Repubbliche ex-jugoslave che siano in eta' di leva o richiamati ))
(( alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza.    ))