Art. 3.
                   Finanziamento degli interventi
  1.  Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo
1, e' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno  1992,  da
stanziare  in  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Le  somme  non  impegnate
nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo.
  2.  I  contributi  e  i  versamenti  di  fondi  di  enti  e privati
specificamente  destinati  al  soccorso  degli   sfollati   stranieri
affluiscono   all'entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di  cui
al comma 1.
  3.  Il  Ministero  degli  affari esteri cura l'invio degli aiuti in
natura nei territori delle Repubbliche  di  cui  all'articolo  1,  in
accordo  con  le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli
affari esteri cura le necessarie intese con le  competenti  autorita'
dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali.
  4.  Ai fini delle attivita' di volontariato si applicano l'articolo
18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (a), e  le  disposizioni  ivi
richiamate.
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  18  della  legge  n. 225/1992
          (Istituzione  del  Servizio  nazionale   della   protezione
          civile) e' il seguente:
             "Art.  18  (Volontariato).  -  1.  Il Servizio nazionale
          della   protezione   civile   assicura   la   piu'    ampia
          partecipazione   dei   cittadini,   delle  associazioni  di
          volontariato  e   degli   organismi   che   lo   promuovono
          all'attivita'  di  previsione,  prevenzione  e soccorso, in
          vista o in occasione di calamita'  naturali,  catastrofi  o
          eventi di cui alla presente legge.
             2.  Al  fine  di cui al comma 1, il Servizio riconosce e
          stimola le iniziative di volontariato civile e ne  assicura
          il coordinamento.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da
          emanarsi, secondo le procedure di  cui  all'art.  17  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge,
          del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
          si  provvede a definire i modi e le forme di partecipazione
          delle  associazioni  di  volontariato  nelle  attivita'  di
          protezione  civile,  con  l'osservanza dei seguenti criteri
          direttivi:
               a)  la previsione di procedure per la concessione alle
          associazioni  di  contributi  per  il  potenziamento  delle
          attrezzature   ed   il   miglioramento  della  preparazione
          tecnica;
               b) la previsione delle  procedure  per  assicurare  la
          partecipazione    delle   associazioni   all'attivita'   di
          predisposizione  ed  attuazione  di  piani  di   protezione
          civile;
               c)  i  criteri  gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo
          1989, n.  1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
          protezione civile, pubblicata nella (Gazzetta Ufficiale) n.
          81  del  7  aprile  1989,  d'attuazione  dell'art.  11  del
          decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  1984,  n.  363,  in
          materia  di  volontariato  di protezione civile, in armonia
          con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266".
             Il testo  delle  disposizioni  richiamate  nell'articolo
          soprariportato  puo'  essere  consultato  direttamente  nel
          testo della legge n. 225/1992, pubblicato nel  suppl.  ord.
          alla  (Gazzetta  Ufficiale) - serie generale - n. 64 del 17
          marzo 1992.