Art. 3. Finanziamento degli interventi 1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo. 2. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1. 3. Il Ministero degli affari esteri cura l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui all'articolo 1, in accordo con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorita' dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali. 4. Ai fini delle attivita' di volontariato si applicano l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (a), e le disposizioni ivi richiamate.
(a) Il testo dell'art. 18 della legge n. 225/1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e' il seguente: "Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella (Gazzetta Ufficiale) n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266". Il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato puo' essere consultato direttamente nel testo della legge n. 225/1992, pubblicato nel suppl. ord. alla (Gazzetta Ufficiale) - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1992.