Art. 4.
                      Ordini di accreditamento
  1.  Per l'attuazione degli interventi connessi con le attivita' in-
dicate nel presente capo, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
ripartisce  le  disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 1, tra le
amministrazioni  interessate,  che  provvedono  alle   attivita'   di
rispettiva  competenza  a  mezzo  dei  prefetti o di altri funzionari
preposti ad uffici della  pubblica  amministrazione,  con  ordini  di
accreditamento  anche  in  deroga  ai limiti di somma stabiliti dalle
norme sulla contabilita' generale dello Stato.
  2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri competenti
ad impegnare e ordinare spese poste a carico  dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i
rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali  dello
Stato unitamente ad una relazione.