Art. 4. Ordini di accreditamento 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attivita' in- dicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate, che provvedono alle attivita' di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione, con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri competenti ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione.