Art. 5. Ordinanze 1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (a).
(a) La legge n. 225/1992 istituisce il Servizio nazionale della protezione civile.