Art. 5.
                              Ordinanze
  1.  In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili
in via ordinaria, il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  con  la  quale  vengono
indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per
il coordinamento della protezione civile l'adozione di  ordinanze  in
deroga  alle  disposizioni  vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (a).
 
             (a)  La  legge  n.  225/1992  istituisce   il   Servizio
          nazionale della protezione civile.