Art. 6.
                        Copertura finanziaria
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente capo, pari a
lire  125  miliardi   per   l'anno   1992,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto sul capitolo
6856 dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  per  il
medesimo   anno,   all'uopo  parzialmente  utilizzando  lo  specifico
accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione,
dei rifugiati e degli italiani all'estero".
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.