Art. 6. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.