Art. 7.
       Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale
 
  1.  Per  l'organizzazione  della  presidenza  italiana  dell'Unione
dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993 e'
istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una  delegazione
nominata  con  decreto  del Ministro degli affari esteri, di concerto
con i Ministri del tesoro e della difesa.
  2. Per la composizione e  il  funzionamento  della  delegazione  si
applica  l'articolo  2,  commi secondo, terzo, quarto e quinto, della
legge 5 giugno 1984, n. 208 (a). Per lo svolgimento  delle  attivita'
connesse  alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che
gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari  esteri,
si  applicano  le  disposizioni  dei  commi  secondo, terzo, quarto e
quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 (a).
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni
per il 1993, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno    finanziario   1992,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento "Interventi vari di competenza del  Ministero  degli
affari esteri".
 
             (a)   La  legge  n.  208/1984  reca:  "Organizzazione  e
          finanziamento del semestre  di  presidenza  italiana  della
          CEE". Si trascrive l'intero testo dei relativi articoli 1 e
          2:
             "Art.  1.  -  Le  spese di organizzazione connesse con i
          periodi  di  presidenza  italiana   del   Consiglio   delle
          Comunita'  europee  e  articolate  su  un  tempo massimo di
          ventiquattro mesi gravano sullo  stato  di  previsione  del
          Ministero   degli  affari  esteri  e  sono  regolate  dalle
          disposizioni della presente legge.
             Il   Ministero   degli   affari   esteri   provvede    a
          somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo
          svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante ap-
          erture  di  credito  a favore del capo della delegazione di
          cui al successivo art. 2, di  importo  anche  eccedente  il
          limite  previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre
          1923, n. 2440, e successive modificazioni.
             In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi  ed
          alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i
          lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  di servizi sono
          eseguiti in deroga alle norme sulla  contabilita'  generale
          dello Stato.
             Le  somme  non  impegnate  o non erogate nell'ambito del
          primo  esercizio  finanziario   di   ciascun   periodo   di
          presidenza   possono   essere   utilizzate   nell'esercizio
          successivo.
             Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aper-
          ture di  credito  e'  presentato,  entro  nove  mesi  dalla
          conclusione   di   ciascun   periodo  di  presidenza,  alla
          ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  degli   affari
          esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
             Art.  2.  - Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di
          concerto con quello del tesoro, sara' istituita di volta in
          volta, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  la
          "Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana
          del  Consiglio  delle  Comunita' europee", cui spettera' il
          compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari  per
          il buon esito della presidenza stessa e la cui composizione
          verra' definita con lo stesso decreto.
             Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente
          comma   potranno   essere   collocati  a  disposizione  con
          incarico, per tutta la  durata  della  delegazione  stessa,
          fino  ad  un  massimo  di  tre  funzionari  della  carriera
          diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga  a
          quanto  previsto  ed  in  aggiunta  al  contingente fissato
          dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio 1967, n. 18.
             Per lo stesso periodo potranno  essere  collocati  fuori
          ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai
          sensi  della  presente  legge,  fino ad un massimo di sette
          funzionari  appartenenti  ad  altre  amministrazioni  dello
          Stato da assegnarsi alla predetta delegazione.
             Resta   comunque   a  carico  delle  amministrazioni  di
          provenienza   dei   predetti   il   trattamento   economico
          metropolitano.
             Per   fronteggiare   tempestivamente  gli  indifferibili
          adempimenti  connessi  con  la  gestione  della  presidenza
          italiana,  i  componenti  la  delegazione,  nel  territorio
          nazionale, nel limite di un contingente  di  venti  unita',
          possono  essere  autorizzati  annualmente,  in  deroga alle
          disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro
          un numero massimo di prestazioni orarie da  stabilirsi  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
          i   Ministri   del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,
          comprensive di ogni altra  maggiore  prestazione  eccedente
          l'orario  d'obbligo  resa  a  qualsiasi  titolo nel periodo
          autorizzato.
             Ai componenti la delegazione che  si  recano  all'estero
          viene  corrisposta  per  l'intera  durata della missione la
          maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la
          generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del
          30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3  giugno
          1926,  n.  941,  ed  in deroga ai limiti di durata previsti
          dallo stesso art. 3 e dal successivo art.  7  del  predetto
          regio decreto".