Art. 7. Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale 1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993 e' istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa. 2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208 (a). Per lo svolgimento delle attivita' connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 (a). 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".
(a) La legge n. 208/1984 reca: "Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE". Si trascrive l'intero testo dei relativi articoli 1 e 2: "Art. 1. - Le spese di organizzazione connesse con i periodi di presidenza italiana del Consiglio delle Comunita' europee e articolate su un tempo massimo di ventiquattro mesi gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei predetti periodi di presidenza mediante ap- erture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo art. 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aper- ture di credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti. Art. 2. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, sara' istituita di volta in volta, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, la "Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del Consiglio delle Comunita' europee", cui spettera' il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa e la cui composizione verra' definita con lo stesso decreto. Per l'assegnazione alla delegazione di cui al precedente comma potranno essere collocati a disposizione con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa, fino ad un massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga a quanto previsto ed in aggiunta al contingente fissato dall'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per lo stesso periodo potranno essere collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della presente legge, fino ad un massimo di sette funzionari appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato da assegnarsi alla predetta delegazione. Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano. Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unita', possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato. Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto".