Art. 8. Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico. 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, e' costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 (a), le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato e' composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed e' assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero. 2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie: a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera; b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento; c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera; d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera; e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia; f) manutenzione dei confini di Stato; g) manutenzione delle strade di frontiera. 3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alle attivita' di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonche' alle attivita' di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1500 milioni per l'anno 1992. 4. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992. 5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
(a) La legge n. 73/1977 ratifica e da' esecuzione al trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche' all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto fi- nale e allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975. Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo del relativo art. 7: "Art. 7. - Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attivita' degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente art. 1, nonche' di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi. Il comitato cessera' le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione. E' costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi e' corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo. Il comitato ha facolta' di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche; lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui e' stato istituito. Il comitato puo' richiedere, ogni qualvolta cio' si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonche' di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto. Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo e' iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno".