Art. 8.
Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di
   cooperazione    nelle    zone   del   confine   nord-orientale   e
   nell'Adriatico.
  1. Al fine  di  assicurare  il  coordinamento  delle  attivita'  di
cooperazione  nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico,
e' costituito presso il Ministero degli  affari  esteri  un  apposito
Comitato  interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla
legge 14 marzo 1977, n. 73 (a), le cui funzioni sono  prorogate  fino
all'atto  di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato e' composto
da  dodici  rappresentanti,  rispettivamente,  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  dei  lavori
pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e  ambientali  e  della
regione   Friuli-Venezia   Giulia.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal
rappresentante del Ministero degli affari esteri ed e' assistito, per
lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria  istituita  presso
il medesimo Ministero.
  2.  Il  Comitato  interministeriale  di  cui al comma 1 provvede al
coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di  assicurare
la  partecipazione  italiana  alle  commissioni  miste italo-slovene,
italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:
    a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri  e  marittimi
fra aree limitrofe di frontiera;
    b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere
dall'inquinamento;
    c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;
    d)  idroeconomia  e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle
zone di frontiera;
    e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia;
    f) manutenzione dei confini di Stato;
    g) manutenzione delle strade di frontiera.
  3. Il Ministero degli affari esteri  e'  autorizzato  a  provvedere
alle attivita' di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma
2,  nonche'  alle  attivita'  di  promozione scientifica e culturale,
mediante apposite  convenzioni  da  stipulare  con  enti  pubblici  e
privati,  sentito  il parere del Comitato interministeriale di cui al
comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1500  milioni  per
l'anno 1992.
  4.  Per  consentire il funzionamento del Comitato interministeriale
di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di  lire  100  milioni  per
l'anno 1992.
  5.  All'onere  derivante  dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a
lire  1600  milioni   per   l'anno   1992,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
medesimo,   all'uopo   parzialmente   utilizzando    l'accantonamento
"Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
 
             (a)  La  legge  n.  73/1977 ratifica e da' esecuzione al
          trattato  tra  la  Repubblica  italiana  e  la   Repubblica
          socialista  federativa di Jugoslavia, con allegati, nonche'
          all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto fi-
          nale e allo scambio di note, firmati ad Osimo  (Ancona)  il
          10  novembre  1975. Si trascrive, per opportuna conoscenza,
          il testo del relativo art. 7:
             "Art.  7.  -  Il  comitato  costituito  con  decreto  30
          dicembre  1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha
          il compito di promuovere la costituzione  e  di  coordinare
          l'attivita'  degli  organi  interministeriali necessari per
          l'applicazione degli impegni previsti o  connessi  con  gli
          atti  di cui al precedente art. 1, nonche' di assicurare il
          funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti  agli
          organi misti italo-jugoslavi.
             Il  comitato  cessera' le sue funzioni dopo quattro anni
          dalla sua costituzione.
             E'  costituita  una  segreteria  del  comitato  predetto
          composta  da  un  coordinatore  nominato  con  decreto  del
          Ministro per gli affari esteri  e  da  cinque  addetti.  Il
          coordinatore  e due addetti possono anche essere scelti fra
          il personale  in  quiescenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri. In questa ipotesi e' corrisposto al coordinatore ed
          agli  addetti  un  assegno  (da determinare su proposta del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          del   tesoro)   in  misura  pari  alla  differenza  fra  il
          trattamento  di  quiescenza  goduto  e  il   corrispondente
          trattamento di servizio attivo.
             Il  comitato  ha  facolta' di affidare a sottocomitati e
          gruppi  di  lavoro,   formati   nel   suo   seno   con   la
          partecipazione   di  rappresentanti  delle  amministrazioni
          pubbliche;  lo  studio  di  specifici   problemi   inerenti
          all'espletamento del compito per cui e' stato istituito.
             Il  comitato  puo'  richiedere,  ogni  qualvolta cio' si
          rendesse necessario, la collaborazione di  personale  e  di
          tecnici  appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonche'
          di esperti estranei a dette amministrazioni in  misura  non
          superiore  a  quattro, al fine di assicurare l'espletamento
          dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato
          suddetto.
             Per  sopperire  alle  esigenze   finanziarie   derivanti
          dall'attuazione  del presente articolo e' iscritto apposito
          stanziamento nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  degli  affari esteri da stabilire annualmente in
          relazione al fabbisogno".