Art. 9. Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero 1. E' autorizata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (a). 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".
(a) La legge n. 368/1989 reca: "Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero". Si trascrive il testo del relativo art. 13: "Art. 13. - 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2 (trattasi dei sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero, n.d.r.), sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COEMIT per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conti dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. 2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilita' di indire le elezioni, puo' essere utilizzata nel successivo anno finanziario".