Art. 17.
  La contabilita' relativa all'operazione di cui al presente  decreto
sara'  resa  in  base  alle  istruzioni  da  emanare dalla competente
Direzione generale del Ministero del tesoro.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla  Corte  de  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 25 settembre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI
 Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 334