Art. 17. La contabilita' relativa all'operazione di cui al presente decreto sara' resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte de conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 1992 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1992 Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 334