Art. 13.
  Il 7 ottobre 1992 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione  di  tesoreria  provinciale  di  Roma,  il  controvalore  del
capitale  nominale  dei  buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione,
unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato,  al
netto, per trentasei giorni.
  La  sezione  di tesoreria provinciale di Roma rilascera', per detti
versamenti, separate quietanze di entrata al  bilancio  dello  Stato:
per  l'importo  relativo  al  prezzo  di  aggiudicazione e per quello
relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.