Art. 13. Il 7 ottobre 1992 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentasei giorni. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.