Art. 2. I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000. In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1 ottobre 1992, nonche' di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, e' previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e un milione. Sui nuovi buoni al portatore e' ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome. I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente. I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto. I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.