Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre  1986,  n.  759,  con  la precisazione che la ritenuta sugli
"altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di  rimborso
dei  buoni  in  questione, la differenza fra il capitale nominale dei
titoli da rimborsare  e  il  prezzo  di  aggiudicazione  della  prima
tranche  dei  B.T.P.  12%  -  1   settembre  1992/2002, tenendo conto
dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o  per  eccesso,  a
norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Ai  fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma
precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di  aggiudicazione
della prima tranche del prestito pari a L. 92,10.