Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia,   le  aziende  di  credito  e  loro  istituti  centrali  di
categoria, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare  iscritte
all'albo  istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge
2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei  punti
a),  b)  e  c)  dell'art.  1,  comma  1,  della legge medesima. Detti
operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.
Possono altresi' partecipare gli operatori  di  cui  all'art.  7  del
decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni
stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.