Art. 2.
  L'importo di cui al precedente  art.  1  sara'  utilizzato  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, secondo comma, della
legge  26 marzo 1990, n. 62, in particolare alla valorizzazione della
manifestazione  collegata  alla   lotteria   nazionale   nonche'   al
potenziamento delle strutture sportive.
  Ai   fini   della   realizzazione   delle   suindicate   finalita',
l'Automobile  club  di  Milano  presta  garanzia   mediante   polizza
fidejussoria  dell'importo  di L. 1.313.587.500, con vincolo a favore
dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  con  formale
rinuncia  alla  preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione
del titolo di pagamento degli utili.
  L'Automobile  club  di  Milano   presenta,   entro   ciascun   anno
finanziario,  idonea documentazione a discarico delle somme impiegate
per  la  realizzazione  delle  suindicate   finalita';   la   mancata
realizzazione delle finalita' medesime entro tre anni successivi alla
messa   a   disposizione   dei   fondi,  comportera',  salvo  ritardi
determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute,  il
versamento delle somme al bilancio dello Stato.