Art. 2. L'importo di cui al precedente art. 1 sara' utilizzato per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, in particolare alla valorizzazione della manifestazione collegata alla lotteria nazionale nonche' al potenziamento delle strutture sportive. Ai fini della realizzazione delle suindicate finalita', l'Automobile club di Milano presta garanzia mediante polizza fidejussoria dell'importo di L. 1.313.587.500, con vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e per la durata di tre anni decorrenti dalla data di emissione del titolo di pagamento degli utili. L'Automobile club di Milano presenta, entro ciascun anno finanziario, idonea documentazione a discarico delle somme impiegate per la realizzazione delle suindicate finalita'; la mancata realizzazione delle finalita' medesime entro tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi, comportera', salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.