IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il decreto-legge 11 settembre 1992, n. 374 "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV"; Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 di detto decreto che dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di sospensione della pena nei confronti delle persone affette da infezione da HIV, allorche' le stesse si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' con lo stato di detenzione definite con decreto emanato dai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia; Ritenuto di determinare, in attuazione di detta previsione, sulla base di parametri clinici e biologici oggettivi, le situazioni di incompatibilita' di cui trattasi; Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nelle sedute del 28 luglio e del 15 settembre 1992; Decreta: Art. 1. La condizione di incompatibilita' con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV sussiste quando le stesse siano affette da AIDS conclamata, segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanita' 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, ovvero presentino, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi delle predette disposizioni, un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.