Art. 2.
  Qualora la diagnosi di caso di AIDS  o  l'accertamento  di  deficit
immunitario,  di  cui  all'art.  1,  risultino  espressi  da sanitari
privati, le relative certificazioni sono convalidate, agli effetti di
quanto stabilito dagli articoli 3 e 4  del  decreto-legge  richiamato
nelle premesse, da una unita' ospedaliera o universitaria di malattie
infettive  o  da  altra  struttura  ospedaliera  pubblica  tra quelle
individuate dalla regione per l'assistenza agli ammalati di AIDS.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 27 settembre 1992
                                           Il Ministro della sanita'
                                                  DE LORENZO
Il Ministro di grazia e giustizia
        MARTELLI