Art. 2. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l'accertamento di deficit immunitario, di cui all'art. 1, risultino espressi da sanitari privati, le relative certificazioni sono convalidate, agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge richiamato nelle premesse, da una unita' ospedaliera o universitaria di malattie infettive o da altra struttura ospedaliera pubblica tra quelle individuate dalla regione per l'assistenza agli ammalati di AIDS. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 27 settembre 1992 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro di grazia e giustizia MARTELLI