(all. 11 - art. 1)
                              Art. 11.
   Il  Consorzio  si obbliga ad effettuare a suo carico ogni forma di
pubblicita' e promozione sulle scatole di fiammiferi a  favore  dello
Stato,  con  le  modalita'  stabilite  d'intesa  col  Ministero delle
finanze.
   La pubblicita' puo' aver luogo anche sugli involucri di fiammiferi
prodotti per l'esportazione.
   A titolo di compenso per tale servizio e' devoluto al Consorzio il
10%,  al   netto   della   provvigione   corrisposta   agli   agenti,
dell'ammontare  complessivo  dei  contratti stipulati annualmente per
questo genere di pubblicita'.
   Con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi viene  regolata
la  pubblicita' sulle scatole di fiammiferi a beneficio del Consorzio
o delle singole fabbriche consorziate.