Art. 11. Il Consorzio si obbliga ad effettuare a suo carico ogni forma di pubblicita' e promozione sulle scatole di fiammiferi a favore dello Stato, con le modalita' stabilite d'intesa col Ministero delle finanze. La pubblicita' puo' aver luogo anche sugli involucri di fiammiferi prodotti per l'esportazione. A titolo di compenso per tale servizio e' devoluto al Consorzio il 10%, al netto della provvigione corrisposta agli agenti, dell'ammontare complessivo dei contratti stipulati annualmente per questo genere di pubblicita'. Con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi viene regolata la pubblicita' sulle scatole di fiammiferi a beneficio del Consorzio o delle singole fabbriche consorziate.