(all. 12 - art. 1)
                              Art. 12.
   Qualsiasi controversia fra Ministero delle finanze e Consorzio che
non  venga  risolta  d'intesa  fra le parti, e' decisa da un comitato
arbitrale nominato con decreto del Ministro delle finanze, presieduto
da un magistrato designato dal presidente della Corte di  appello  di
Roma e composto da un rappresentante del Ministero delle finanze e da
un rappresentante del Consorzio.
   I  ricorsi  al  predetto  comitato,  insediato presso la Direzione
generale dei monopoli di Stato, debbono essere inoltrati con  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.