Art. 12. Qualsiasi controversia fra Ministero delle finanze e Consorzio che non venga risolta d'intesa fra le parti, e' decisa da un comitato arbitrale nominato con decreto del Ministro delle finanze, presieduto da un magistrato designato dal presidente della Corte di appello di Roma e composto da un rappresentante del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Consorzio. I ricorsi al predetto comitato, insediato presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, debbono essere inoltrati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.