Art. 14. I condizionamenti dei fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.) sono riuniti in pacchetti da dieci; con dieci di tali pacchetti e' formato un pacco di cento scatole che deve essere avvolto in carta da impacco e chiuso con collante adeguato. A ciascun pacco e' applicata un'etichetta con le seguenti indicazioni: a) nome del fabbricante e localita' della fabbrica; b) tipo del condizionamento e relativo contenuto; c) data di fabbricazione del prodotto. I pacchi vengono condizionati in imballaggi le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.