(all. 14 - art. 1)
                              Art. 14.
   I  condizionamenti  dei fiammiferi (scatole, buste, astucci, ecc.)
sono riuniti in pacchetti da dieci; con dieci di  tali  pacchetti  e'
formato un pacco di cento scatole che deve essere avvolto in carta da
impacco e chiuso con collante adeguato.
   A   ciascun  pacco  e'  applicata  un'etichetta  con  le  seguenti
indicazioni:
     a) nome del fabbricante e localita' della fabbrica;
     b) tipo del condizionamento e relativo contenuto;
     c) data di fabbricazione del prodotto.
   I pacchi vengono condizionati in imballaggi le cui caratteristiche
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.