(all. 15 - art. 1)
                              Art. 15.
   Su  ogni  condizionamemto  (scatola,  busta,  astuccio,  ecc.)  di
fiammiferi  che  le  fabbriche  consorziate  destinano   al   consumo
nazionale,  e'  applicata un'apposita marca contrassegno di Stato, le
cui caratteristiche sono determinate con decreto del  Ministro  delle
finanze.
   Le  intendenze di finanza nella cui circoscrizione sono ubicate le
fabbriche di fiammiferi  ricevono  dal  Consorzio  l'indicazione  del
quantitativo  di marche normalmente necessario alle singole fabbriche
per la produzione annuale destinata al consumo nazionale.
   Sulla  base  di  tali  indicazioni  le  intendenze  effettuano   i
prelevamenti  presso  il  deposito  centrale marche per fiammiferi in
Roma, delle marche  nei  quantitativi  corrispondenti  al  fabbisogno
delle fabbriche per almeno un trimestre.
   Le   marche  vengono  consegnate  dall'intendenza  al  fabbricante
consorziato in base ad apposita  richiesta  sottoscritta  da  esso  e
controfirmata  dall'agente  di  finanza  addetto alla vigilanza della
fabbrica.
   Di tale consegna il fabbricante rilascia ricevuta  sulla  bolletta
emessa dall'intendenza di finanza.
   Le  marche,  che  viaggiano  in  regime di porto assegnato, appena
giunte in fabbrica sono  consegnate  all'agente  di  finanza  che  le
prende  in  carico  nel  proprio  registro  di  carico e scarico e le
conserva in apposito armadio chiuso  con  doppia  chiave  di  diverso
congegno,  una  delle  quali  e'  tenuta  dal  fabbricante  e l'altra
dall'agente di finanza.
   La consegna al fabbricante delle  marche  per  la  lavorazione  e'
effettuata in via ordinaria ogni giorno lavorativo ed eccezionalmente
a periodi settimanali.
   Di  ogni  consegna  e'  presa  nota nel registro di cui sopra ed a
fronte di ogni partita consegnata  il  fabbricante  deve  apporre  la
propria firma in segno di ricevuta.
   Alla  fine  di  ogni  mese  gli  agenti  di  finanza  addetti alla
vigilanza delle fabbriche  redigono,  in  duplo,  il  rendiconto  del
movimento  delle  marche e ne trasmettono un esemplare alla Direzione
generale dei monopoli di Stato e l'altro  all'intendenza  di  finanza
della provincia. Tale rendiconto e' firmato anche dal fabbricante, in
segno di accettazione delle risultanze.
   Il  movimento  delle  marche  presso  l'intendenza  di  finanza e'
soggetto a rigoroso rendiconto.
   E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di  accertare,  in
ogni  momento  e  con i mezzi che ritiene piu' idonei, la consistenza
dei  magazzini  delle  singole  fabbriche  e   la   regolarita'   dei
quantitativi spediti e delle marche contrassegno impiegate.