(all. 16 - art. 1)
                              Art. 16.
   Il   Consorzio   e'   responsabile   dei  quantitativi  di  marche
contrassegno per fiammiferi, consegnate  alle  fabbriche  consorziate
per le necessita' della lavorazione. Esso e' inoltre responsabile del
loro  uso  e  delle  risultanze  del  conto  sul  loro  impiego, reso
mensilmente da ciascuna fabbrica.
   Lo stesso impegno assumono i fabbricanti verso il Consorzio.
   Agli effetti della responsabilita' prevista nei precedenti  commi,
il  valore  delle  marche  contrassegno  consegnate ai fabbricanti e'
calcolato, sia in caso di deficienze che in  caso  di  eccedenze,  in
misura  pari all'ammontare dell'imposta in vigore, per ogni unita' di
condizionamento di fiammiferi cui e' destinato il corrispondente tipo
di marche, nel momento in cui vengono fatti  gli  accertamenti  dagli
incaricati della finanza.
   Gli  agenti  di finanza addetti alla vigilanza della fabbrica, gli
ispettori dei monopoli di Stato e gli incaricati degli uffici tecnici
delle imposte di fabbricazione possono accertare in qualsiasi momento
la consistenza delle  marche  presso  le  fabbriche  ed  il  regolare
impiego
di esse.
   Tale  accertamento  deve  comunque  essere  eseguito  a cura degli
ispettori dei monopoli di  Stato  o  degli  incaricati  degli  uffici
tecnici  delle  imposte  di fabbricazione alla fine di ogni esercizio
finanziario.
   I risultati degli accertamenti mensili, annuali ed in occasione di
variazioni dell'imposta vengono indicati su rendiconto delle marche.
   I risultati dei riscontri saltuari e gli  eventuali  addebiti  per
differenze   riscontrate   sono  riassunti  in  apposito  verbale  da
redigersi in quattro esemplari, di cui uno e' conservato  dall'agente
di  finanza, uno e' consegnato al fabbricante e gli altri due vengono
rimessi rispettivamente alla Direzione generale dei monopoli di Stato
ed alla Direzione generale del Consorzio.
   Per  quanto  riguarda  l'applicazione  delle  marche  ai  prodotti
confezionati  e  per  il  cambio al fabbricante in casi di constatato
deterioramento o distruzione di esse, sara' seguito  il  procedimento
prescritto  dagli  articoli 14, 15 e 19 del regolamento approvato con
regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.