Art. 16. Il Consorzio e' responsabile dei quantitativi di marche contrassegno per fiammiferi, consegnate alle fabbriche consorziate per le necessita' della lavorazione. Esso e' inoltre responsabile del loro uso e delle risultanze del conto sul loro impiego, reso mensilmente da ciascuna fabbrica. Lo stesso impegno assumono i fabbricanti verso il Consorzio. Agli effetti della responsabilita' prevista nei precedenti commi, il valore delle marche contrassegno consegnate ai fabbricanti e' calcolato, sia in caso di deficienze che in caso di eccedenze, in misura pari all'ammontare dell'imposta in vigore, per ogni unita' di condizionamento di fiammiferi cui e' destinato il corrispondente tipo di marche, nel momento in cui vengono fatti gli accertamenti dagli incaricati della finanza. Gli agenti di finanza addetti alla vigilanza della fabbrica, gli ispettori dei monopoli di Stato e gli incaricati degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono accertare in qualsiasi momento la consistenza delle marche presso le fabbriche ed il regolare impiego di esse. Tale accertamento deve comunque essere eseguito a cura degli ispettori dei monopoli di Stato o degli incaricati degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione alla fine di ogni esercizio finanziario. I risultati degli accertamenti mensili, annuali ed in occasione di variazioni dell'imposta vengono indicati su rendiconto delle marche. I risultati dei riscontri saltuari e gli eventuali addebiti per differenze riscontrate sono riassunti in apposito verbale da redigersi in quattro esemplari, di cui uno e' conservato dall'agente di finanza, uno e' consegnato al fabbricante e gli altri due vengono rimessi rispettivamente alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed alla Direzione generale del Consorzio. Per quanto riguarda l'applicazione delle marche ai prodotti confezionati e per il cambio al fabbricante in casi di constatato deterioramento o distruzione di esse, sara' seguito il procedimento prescritto dagli articoli 14, 15 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.