(all. 17 - art. 1)
                              Art. 17.
   Il   movimento  giornaliero  dei  fiammiferi  confezionati  presso
ciascuna fabbrica e' annotato dall'agente  di  finanza  addetto  alla
relativa  vigilanza  in  apposito  registro  di  entrata ed uscita di
magazzino.
   Alla fine di ogni mese l'agente compila una distinta dei  prodotti
usciti  dalla  fabbrica  con  destinazione al consumo nazionale. Tale
distinta, controfirmata dal fabbricante, e' trasmessa alla  Direzione
generale dei monopoli di Stato.
   Altro  esemplare  della  distinta e' rilasciato al fabbricante per
l'invio alla Direzione generale del Consorzio.
   Gli agenti di  finanza  addetti  alla  vigilanza  delle  fabbriche
debbono  apporre  il  visto  di uscita sui documenti relativi ad ogni
spedizione di prodotti dalle fabbriche con  destinazione  al  consumo
nazionale.
   Per  il riscontro del movimento dei fiammiferi presso le fabbriche
sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19
del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.