Art. 17. Il movimento giornaliero dei fiammiferi confezionati presso ciascuna fabbrica e' annotato dall'agente di finanza addetto alla relativa vigilanza in apposito registro di entrata ed uscita di magazzino. Alla fine di ogni mese l'agente compila una distinta dei prodotti usciti dalla fabbrica con destinazione al consumo nazionale. Tale distinta, controfirmata dal fabbricante, e' trasmessa alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Altro esemplare della distinta e' rilasciato al fabbricante per l'invio alla Direzione generale del Consorzio. Gli agenti di finanza addetti alla vigilanza delle fabbriche debbono apporre il visto di uscita sui documenti relativi ad ogni spedizione di prodotti dalle fabbriche con destinazione al consumo nazionale. Per il riscontro del movimento dei fiammiferi presso le fabbriche sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 45.