(all. 18 - art. 1)
                              Art. 18.
   La commissione di verifica, nominata con decreto del Ministro
delle  finanze  e  composta da un rappresentante dell'Amministrazione
finanziaria, da un ingegnere degli uffici tecnici  delle  imposte  di
fabbricazione   e   da  un  rappresentante  del  Consorzio,  da  esso
designato, ha l'incarico di esaminare presso le fabbriche consorziate
le materie prime impiegate e di constatare la qualita'  dei  prodotti
estratti dalle
stesse fabbriche, che devono essere conformi ai campioni depositati
annualmente dal Consorzio presso la Direzione generale dei monopoli
di Stato.
   Sia  tali  campioni che quelli che all'Amministrazione finanziaria
occorra  di  prelevare  presso  le  fabbriche  consorziate   per   la
constatazione  della  qualita'  dei  relativi  prodotti  sono forniti
gratuitamente.
   Ogni campione non puo' superare  il  quantitativo  massimo  di  un
pacco (cento scatole) per ogni singolo tipo di prodotto.
   Il  valore  delle  marche applicate sulle scatole costituenti tali
campioni e' abbuonato al Consorzio.
   Se i prodotti confezionati non risultino idonei  alla  vendita  la
commissione   puo'  impedirne  l'estrazione  dalla  fabbrica,  previo
prelevamento di campioni in doppio,  da  trasmettere  alla  Direzione
generale dei monopoli di Stato ed al Consorzio.
   Se  i prodotti confezionati abbiano i requisiti sufficienti per il
passaggio alla vendita ma risultino di qualita' inferiore ai campioni
depositati, la commissione puo' sospendere  l'impiego  delle  materie
prime riconosciute non idonee e ridurre altresi' i prezzi di cessione
dei  prodotti  al  Consorzio  a  titolo  di risarcimento di danni. La
riduzione va a beneficio dello Stato.
   Delle decisioni della commissione viene redatto apposito  processo
verbale, da trasmettere alla Direzione generale dei monopoli di Stato
ed  al  Consorzio,  insieme  ai  campioni  prelevati  all'atto  della
contestazione, nonche' alla fabbrica interessata.