Art. 18. La commissione di verifica, nominata con decreto del Ministro delle finanze e composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, da un ingegnere degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e da un rappresentante del Consorzio, da esso designato, ha l'incarico di esaminare presso le fabbriche consorziate le materie prime impiegate e di constatare la qualita' dei prodotti estratti dalle stesse fabbriche, che devono essere conformi ai campioni depositati annualmente dal Consorzio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato. Sia tali campioni che quelli che all'Amministrazione finanziaria occorra di prelevare presso le fabbriche consorziate per la constatazione della qualita' dei relativi prodotti sono forniti gratuitamente. Ogni campione non puo' superare il quantitativo massimo di un pacco (cento scatole) per ogni singolo tipo di prodotto. Il valore delle marche applicate sulle scatole costituenti tali campioni e' abbuonato al Consorzio. Se i prodotti confezionati non risultino idonei alla vendita la commissione puo' impedirne l'estrazione dalla fabbrica, previo prelevamento di campioni in doppio, da trasmettere alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed al Consorzio. Se i prodotti confezionati abbiano i requisiti sufficienti per il passaggio alla vendita ma risultino di qualita' inferiore ai campioni depositati, la commissione puo' sospendere l'impiego delle materie prime riconosciute non idonee e ridurre altresi' i prezzi di cessione dei prodotti al Consorzio a titolo di risarcimento di danni. La riduzione va a beneficio dello Stato. Delle decisioni della commissione viene redatto apposito processo verbale, da trasmettere alla Direzione generale dei monopoli di Stato ed al Consorzio, insieme ai campioni prelevati all'atto della contestazione, nonche' alla fabbrica interessata.