Art. 2. Il Consorzio, secondo le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modifiche ed integrazioni, ha le seguenti finalita': 1 assumere la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi prodotti dalle fabbriche consorziate nel territorio nazionale; 2 effettuare il versamento dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi destinati al consumo interno, con l'osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato. Tale versamento e' eseguito, con imputazione al competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, in relazione alle quantita' di fiammiferi estratti mensilmente da ciascuna fabbrica, e' non oltre il mese successivo a quello in cui le quantita' stesse sono state estratte; 3 garantire, mediante prestazione, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, di apposita cauzione di lire due miliardi, il pagamento all'Erario dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi nella misura e nei termini descritti. Sulle somme eventualmente versate dopo il termine previsto dal punto 2 , il Consorzio e' tenuto a corrispondere allo Stato l'interesse di mora, di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Deficienze di scorte per la vendita nel territorio nazionale danno luogo a penale, il cui ammontare e' fissato dal comitato arbitrale di cui all'art. 12 ed, eventualmente, anche alla risoluzione della convenzione con determinazione dei danni a favore dello Stato nella misura stabilita dal predetto comitato. Il Consorzio non puo' eccepire come scusanti suoi inadempimenti, a meno che siano dovuti a cause di forza maggiore, quali scioperi nell'industria od incendi. In questi casi, ha facolta' di importare i fiammiferi dall'estero. Eccezioni di inadempimento per cause di forza maggiore diverse dai casi predetti sono valide soltanto se riconosciute tali dal comitato arbitrale di cui all'art. 12.