(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   Il  Consorzio, secondo le disposizioni contenute nel regio decreto
11 marzo 1923, n. 560, e successive modifiche ed integrazioni, ha  le
seguenti finalita':
    1  assumere la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi prodotti
dalle fabbriche consorziate nel territorio nazionale;
    2   effettuare  il  versamento  dell'imposta di fabbricazione sui
fiammiferi destinati al consumo interno, con l'osservanza delle norme
stabilite dall'Amministrazione dei monopoli di Stato. Tale versamento
e' eseguito, con imputazione al competente capitolo  di  entrata  del
bilancio  dello  Stato,  presso  la  sezione di tesoreria provinciale
dello Stato di  Roma,  in  relazione  alle  quantita'  di  fiammiferi
estratti  mensilmente  da  ciascuna  fabbrica,  e'  non oltre il mese
successivo a quello in cui le quantita' stesse sono state estratte;
    3  garantire, mediante  prestazione,  ai  sensi  della  legge  10
giugno  1982,  n.  348, di apposita cauzione di lire due miliardi, il
pagamento all'Erario dell'imposta  di  fabbricazione  sui  fiammiferi
nella misura e nei termini descritti.
   Sulle  somme  eventualmente  versate  dopo il termine previsto dal
punto  2 ,  il  Consorzio  e'  tenuto  a  corrispondere  allo   Stato
l'interesse  di mora, di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1990,
n. 353.
   Deficienze di scorte per la vendita nel territorio nazionale danno
luogo a penale, il cui ammontare e' fissato dal comitato arbitrale di
cui all'art. 12  ed,  eventualmente,  anche  alla  risoluzione  della
convenzione  con  determinazione dei danni a favore dello Stato nella
misura stabilita dal predetto comitato.
   Il Consorzio non puo' eccepire come scusanti suoi inadempimenti, a
meno che siano dovuti a  cause  di  forza  maggiore,  quali  scioperi
nell'industria od incendi. In questi casi, ha facolta' di importare i
fiammiferi dall'estero.
   Eccezioni di inadempimento per cause di forza maggiore diverse dai
casi  predetti sono valide soltanto se riconosciute tali dal comitato
arbitrale di cui all'art. 12.