(all. 20 - art. 1)
                              Art. 20.
   La  commissione  di  verifica  ha facolta' di esaminare i prodotti
delle  fabbriche  consorziate  esistenti   presso   gli   organi   di
distribuzione e di vendita e di disporne la sospensione dello smercio
se giudicati di qualita' idonea al consumo.
   Di  tali  constatazioni  viene  redatto  apposito processo verbale
corredato di campioni, del quale e' data comunicazione alla Direzione
generale dei  monopoli  di  Stato,  al  Consorzio  ed  alla  fabbrica
interessata.
   A  seguito  di  dette  constatazioni  il Consorzio ha l'obbligo di
ritirare i prodotti dichiarati invendibili e di sostituirli con altri
di buona qualita'.
   A cura del Consorzio, i prodotti ritirati vengono  accantonati  in
attesa  delle  definitive  decisioni circa la relativa destinazione o
distruzione.
   Il  Consorzio  risponde  di  tutte  le   partite   di   fiammiferi
accantonate  presso i suoi organi a disposizione della commissione di
verifica.
   In caso di irreperibilita' di tali partite, sono  applicabili  nei
confronti  del  Consorzio  le disposizioni di cui all'art. 21, quarto
comma, come se tutti i fiammiferi  di  uguale  tipo,  prodotti  dalla
stessa  fabbrica  nelle  medesime  date di quelli non rinvenuti dalla
commissione di verifica,  fossero  stati  dichiarati  incommerciabili
dalla commissione stessa.
   Sui  prodotti  di qualita' scadente rinvenuti presso gli organi di
distribuzione e di vendita puo' essere applicata, nei confronti della
fabbrica di provenienza ed a beneficio dello Stato, la  riduzione  di
prezzo prevista dall'art. 18, sesto comma.
   Il Consorzio ne risponde in via sussidiaria.