Art. 20. La commissione di verifica ha facolta' di esaminare i prodotti delle fabbriche consorziate esistenti presso gli organi di distribuzione e di vendita e di disporne la sospensione dello smercio se giudicati di qualita' idonea al consumo. Di tali constatazioni viene redatto apposito processo verbale corredato di campioni, del quale e' data comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato, al Consorzio ed alla fabbrica interessata. A seguito di dette constatazioni il Consorzio ha l'obbligo di ritirare i prodotti dichiarati invendibili e di sostituirli con altri di buona qualita'. A cura del Consorzio, i prodotti ritirati vengono accantonati in attesa delle definitive decisioni circa la relativa destinazione o distruzione. Il Consorzio risponde di tutte le partite di fiammiferi accantonate presso i suoi organi a disposizione della commissione di verifica. In caso di irreperibilita' di tali partite, sono applicabili nei confronti del Consorzio le disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma, come se tutti i fiammiferi di uguale tipo, prodotti dalla stessa fabbrica nelle medesime date di quelli non rinvenuti dalla commissione di verifica, fossero stati dichiarati incommerciabili dalla commissione stessa. Sui prodotti di qualita' scadente rinvenuti presso gli organi di distribuzione e di vendita puo' essere applicata, nei confronti della fabbrica di provenienza ed a beneficio dello Stato, la riduzione di prezzo prevista dall'art. 18, sesto comma. Il Consorzio ne risponde in via sussidiaria.