Art. 21. In caso di segnalazione di difetti nei fiammiferi, l'Amministrazione dei monopoli di Stato od il Consorzio, tramite i propri organi, assumono sommarie informazioni circa la consistenza di tali difetti e controllano preliminarmente la fondatezza della segnalazione sui prodotti in distribuzione, ovunque essi si trovino. Se risulta trattarsi di lievi difetti che non pregiudicano l'accendibilita' dei fiammiferi, si provvede al fermo di alcuni pacchi campione per ogni data di fabbricazione dei prodotti difettosi, da tenere a disposizione della commissione di verifica. I risultati delle informazioni sui difetti accertati vengono subito comunicati alla predetta commissione. Se risulta che i difetti pregiudicano l'accendibilita' dei fiammiferi, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, e per essa i suoi ispettori, od il Consorzio possono senz'altro ordinare l'immediata sospensione della vendita delle partite ritenute difettose, salva la facolta' della commissione di verifica di procedere alle indagini, accertamenti e sanzioni di sua competenza. Qualora in particolari circostanze non sia possibile sopperire ai bisogni del consumo con altre partite o con immediati nuovi rifornimenti, la sospensione della vendita puo' essere limitata ad un congruo numero di pacchi campione, per ogni data di fabbricazione, da tenere a disposizione della commissione di verifica. I provvedimenti presi vengono immediatamente portati a conoscenza di tale commissione.