(all. 21 - art. 1)
                              Art. 21.
   In    caso    di   segnalazione   di   difetti   nei   fiammiferi,
l'Amministrazione dei monopoli di Stato od il  Consorzio,  tramite  i
propri organi, assumono sommarie informazioni circa la consistenza di
tali  difetti  e  controllano  preliminarmente  la  fondatezza  della
segnalazione sui prodotti in distribuzione, ovunque essi si trovino.
   Se  risulta  trattarsi  di  lievi  difetti  che  non  pregiudicano
l'accendibilita'  dei  fiammiferi,  si  provvede  al  fermo di alcuni
pacchi  campione  per  ogni  data  di  fabbricazione   dei   prodotti
difettosi, da tenere a disposizione della commissione di verifica.
   I  risultati  delle  informazioni  sui  difetti  accertati vengono
subito comunicati alla predetta commissione.
   Se  risulta  che  i  difetti  pregiudicano  l'accendibilita'   dei
fiammiferi,  l'Amministrazione  dei  monopoli  di Stato, e per essa i
suoi  ispettori,  od  il  Consorzio   possono   senz'altro   ordinare
l'immediata   sospensione   della   vendita  delle  partite  ritenute
difettose,  salva  la  facolta'  della  commissione  di  verifica  di
procedere alle indagini, accertamenti e sanzioni di sua competenza.
   Qualora  in particolari circostanze non sia possibile sopperire ai
bisogni  del  consumo  con  altre  partite  o  con  immediati   nuovi
rifornimenti, la sospensione della vendita puo' essere limitata ad un
congruo numero di pacchi campione, per ogni data di fabbricazione, da
tenere a disposizione della commissione di verifica.
   I  provvedimenti presi vengono immediatamente portati a conoscenza
di tale commissione.