(all. 23 - art. 1)
                              Art. 23.
   Gli  organi  del  Consorzio incaricati della distribuzione debbono
tenere in evidenza in  apposito  registro  di  carico  e  scarico  il
movimento dei fiammiferi.
   Tale registro puo' essere verificato, oltre che dagli ispettori ed
incaricati  del  Consorzio,  anche da funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, i quali hanno altresi' la facolta' di eseguire  in  ogni
momento   verifiche  e  controlli  ai  depositari  per  accertare  la
consistenza delle rispettive scorte.
   Di ogni verifica o constatazione viene redatto apposito processo
verbale,  in  triplice  copia,   delle   quali   una   e'   trasmessa
all'Amministrazione  dei  monopoli di Stato, l'altra al Consorzio, la
terza rilasciata al depositario.
   I depositari del Consorzio che non tengano aggiornate  e  regolari
le  proprie  scritturazioni  o  si  rifiutino  alle verifiche ed agli
accertamenti, incorrono nella sanzione pecuniaria di L. 10.000 e  del
triplo in caso di recidiva.