Art. 23. Gli organi del Consorzio incaricati della distribuzione debbono tenere in evidenza in apposito registro di carico e scarico il movimento dei fiammiferi. Tale registro puo' essere verificato, oltre che dagli ispettori ed incaricati del Consorzio, anche da funzionari dell'Amministrazione finanziaria, i quali hanno altresi' la facolta' di eseguire in ogni momento verifiche e controlli ai depositari per accertare la consistenza delle rispettive scorte. Di ogni verifica o constatazione viene redatto apposito processo verbale, in triplice copia, delle quali una e' trasmessa all'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'altra al Consorzio, la terza rilasciata al depositario. I depositari del Consorzio che non tengano aggiornate e regolari le proprie scritturazioni o si rifiutino alle verifiche ed agli accertamenti, incorrono nella sanzione pecuniaria di L. 10.000 e del triplo in caso di recidiva.