Art. 24. E' fatto obbligo agli organi di distribuzione di provvedere per l'integrazione delle scorte in tempo utile affinche' almeno un terzo delle medesime sia sempre disponibile in magazzino. La mancanza di tale quantitativo, se non giustificata da circostanze eccezionali o indipendenti dalla volonta' dei depositari, da' luogo ad applicazione di sanzione pecuniaria il cui ammontare viene calcolato in misura: da un minimo di L. 10.000 ad un massimo in caso di recidiva, pari alla meta' dell'importo, calcolato a tariffa di vendita, della deficienza riscontrata. Rimane ferma la responsabilita' diretta del Consorzio di fronte all'Amministrazione finanziaria per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo. Di ogni carenza di scorta viene redatto apposito verbale nei modi e nelle forme di cui all'articolo precedente.