(all. 24 - art. 1)
                              Art. 24.
   E'  fatto  obbligo  agli organi di distribuzione di provvedere per
l'integrazione delle scorte in tempo utile affinche' almeno un  terzo
delle medesime sia sempre disponibile in magazzino.
   La   mancanza   di  tale  quantitativo,  se  non  giustificata  da
circostanze eccezionali o indipendenti dalla volonta' dei depositari,
da' luogo ad applicazione di sanzione  pecuniaria  il  cui  ammontare
viene calcolato in misura: da un minimo di L. 10.000 ad un massimo in
caso  di  recidiva, pari alla meta' dell'importo, calcolato a tariffa
di vendita, della deficienza riscontrata.
   Rimane ferma la responsabilita' diretta del  Consorzio  di  fronte
all'Amministrazione  finanziaria  per  il  pagamento  delle  sanzioni
pecuniarie previste nel presente articolo.
   Di ogni carenza di scorta viene redatto apposito verbale nei  modi
e nelle forme di cui all'articolo precedente.