Art. 25. I depositari hanno l'obbligo di effettuare integralmente la consegna dei fiammiferi richiesti dai venditori autorizzati dalla propria circoscrizione; in casi eccezionali, possono ridurre le richieste dei venditori in misura non inferiore alla media settimanale delle richieste da questi ultimi precedentemente avanzate. Gli ispettori, nelle loro verifiche, constatano se i depositari abbiano trasgredito a tali norme, tanto per difetto quanto per eccesso di consegne e ne informano l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed il Consorzio nelle forme previste dall'art. 23. In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo comma, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 23.