(all. 25 - art. 1)
                              Art. 25.
   I  depositari  hanno  l'obbligo  di  effettuare  integralmente  la
consegna dei fiammiferi richiesti  dai  venditori  autorizzati  dalla
propria  circoscrizione;  in  casi  eccezionali,  possono  ridurre le
richieste  dei  venditori  in  misura  non   inferiore   alla   media
settimanale   delle   richieste   da  questi  ultimi  precedentemente
avanzate.
   Gli ispettori, nelle loro verifiche, constatano  se  i  depositari
abbiano  trasgredito  a  tali  norme,  tanto  per  difetto quanto per
eccesso di consegne e ne informano l'Amministrazione dei monopoli  di
Stato ed il Consorzio nelle forme previste dall'art. 23.
   In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo comma, si
applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 23.