Art. 26. Il Consorzio cura l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli e tanto per i casi sopra previsti quanto per quelli di riscossione di somme a titolo di penali o altre forme di risarcimento di danni, ne versa l'importo a favore dello Stato, non oltre un mese dalla loro comunicazione. Contro l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o dei risarcimenti di danni di cui al precedente comma, gli interessati possono ricorrere al comitato arbitrale previsto dall'art. 12. Al giudizio del predetto comitato sono altresi' sottoposte le controversie e le vertenze di qualsiasi natura che sorgano in dipendenza dell'esecuzione dei contratti fra il Consorzio ed i suoi depositari.