(all. 26 - art. 1)
                              Art. 26.
   Il  Consorzio cura l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui
ai precedenti articoli e tanto per i casi sopra previsti  quanto  per
quelli  di  riscossione  di somme a titolo di penali o altre forme di
risarcimento di danni, ne versa l'importo a favore dello  Stato,  non
oltre un mese dalla loro comunicazione.
   Contro l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o dei risarcimenti
di  danni  di  cui  al  precedente  comma,  gli  interessati  possono
ricorrere al comitato arbitrale previsto dall'art. 12.
   Al giudizio del predetto  comitato  sono  altresi'  sottoposte  le
controversie  e  le  vertenze  di  qualsiasi  natura  che  sorgano in
dipendenza dell'esecuzione dei contratti fra il Consorzio ed  i  suoi
depositari.