(all. 28 - art. 1)
                              Art. 28.
   Il Consorzio si obbliga a non richiedere ne' pretendere indennizzi
di  sorta  nel  caso in cui da provvedimenti adottati dallo Stato, in
adempimento di obblighi comunitari, derivino modifiche alla  presente
convenzione ovvero la sua anticipata risoluzione.