Art. 30. La presente convenzione, redatta in duplice originale e da registrare solo in caso d'uso, mentre vincola il Consorzio industrie fiammiferi fin dalla data della sua sottoscrizione, non produrra' i suoi effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria fino a quando non sia approvata con decreto del Ministro delle finanze. Le spese di bollo e di diritti di scritturazione e quelle dell'eventuale registrazione del presente atto sono ad esclusivo carico del Consorzio. Roma, 30 aprile 1992 CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI Il presidente: BIANCONI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO DIREZIONE GENERALE Visto, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria. Roma, 30 aprile 1992 p. Il direttore generale Il vice direttore generale amministrativo VERNUCCIO