(all. 30 - art. 1)
                              Art. 30.
   La  presente  convenzione,  redatta  in  duplice  originale  e  da
registrare solo in caso d'uso, mentre vincola il Consorzio  industrie
fiammiferi  fin  dalla data della sua sottoscrizione, non produrra' i
suoi effetti nei confronti dell'Amministrazione  finanziaria  fino  a
quando non sia approvata con decreto del Ministro delle finanze.
   Le  spese  di  bollo  e  di  diritti  di  scritturazione  e quelle
dell'eventuale registrazione del  presente  atto  sono  ad  esclusivo
carico del Consorzio.
    Roma, 30 aprile 1992
                                 CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI
                                    Il presidente: BIANCONI
                AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
                         DIREZIONE GENERALE
   Visto, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria.
    Roma, 30 aprile 1992
                                 p. Il direttore generale
                         Il vice direttore generale amministrativo
                                        VERNUCCIO