(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   La  ripartizione tra i consorziati della produzione occorrente per
il consumo interno e' stabilita da apposita commissione, nominata dal
consiglio d'amministrazione del Consorzio e cosi' composta:
    un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli  appartenenti
alla  piccola  industria, comprendente cioe' opifici con assegnazione
complessiva annua che non raggiunga il miliardo di fiammiferi;
    un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli  appartenenti
alla  media  industria,  comprendente  cioe' opifici con assegnazione
complessiva annua di almeno un miliardo  di  fiammiferi  ma  che  non
raggiunga gli otto miliardi;
    un  membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti
alla grande industria, comprendente cioe'  opifici  con  assegnazione
complessiva annua di almeno otto miliardi di fiammiferi;
    un  membro effettivo ed uno supplente scelti tra i funzionari del
Consorzio.
    La    commissione    e'    presieduta    da    un     funzionario
dell'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato designato dal Ministro
delle finanze, che designa altresi', tra i  funzionari  della  stessa
Amministrazione, un presidente supplente.
   I  membri  supplenti  esercitano  le loro funzioni solo in caso di
assenza o impedimento dei membri effettivi.
   Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza e  debbono
essere  comunicate  anche  all'Amministrazione dei monopoli di Stato.
Contro tali decisioni puo' ricorrersi entro trenta giorni al comitato
arbitrale previsto dall'art. 12.
   Il Consorzio e' libero di stabilire  le  pattuizioni  regolanti  i
rapporti  finanziari  tra  il  Consorzio  stesso ed i consorziati, in
ordine  alla  ripartizione  della  remunerazione  da  attribuirsi  ai
fiammiferi forniti da questi ultimi.