Art. 4. La ripartizione tra i consorziati della produzione occorrente per il consumo interno e' stabilita da apposita commissione, nominata dal consiglio d'amministrazione del Consorzio e cosi' composta: un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla piccola industria, comprendente cioe' opifici con assegnazione complessiva annua che non raggiunga il miliardo di fiammiferi; un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla media industria, comprendente cioe' opifici con assegnazione complessiva annua di almeno un miliardo di fiammiferi ma che non raggiunga gli otto miliardi; un membro effettivo ed uno supplente scelti fra gli appartenenti alla grande industria, comprendente cioe' opifici con assegnazione complessiva annua di almeno otto miliardi di fiammiferi; un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i funzionari del Consorzio. La commissione e' presieduta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato designato dal Ministro delle finanze, che designa altresi', tra i funzionari della stessa Amministrazione, un presidente supplente. I membri supplenti esercitano le loro funzioni solo in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza e debbono essere comunicate anche all'Amministrazione dei monopoli di Stato. Contro tali decisioni puo' ricorrersi entro trenta giorni al comitato arbitrale previsto dall'art. 12. Il Consorzio e' libero di stabilire le pattuizioni regolanti i rapporti finanziari tra il Consorzio stesso ed i consorziati, in ordine alla ripartizione della remunerazione da attribuirsi ai fiammiferi forniti da questi ultimi.