Art. 5. Il trapasso di proprieta' o di esercizio di ditte consorziate, nonche' la cessione delle assegnazioni spettanti a ciascun consorziato non sono valide senza la preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze, a meno che l'assuntore sia lo stesso Consorzio. In caso di trasgressione il consorziato cedente e l'assuntore decadono dal diritto di appartenere al Consorzio e la rispettiva quota di assegnazione viene ripartita fra gli altri produttori consorziati. Sia l'ampliamento delle fabbriche consorziate che il mutamento nella fabbricazione dei tipi di fiammiferi, quali risultano dalle assegnazioni in vigore al 1 gennaio 1993, sono sottoposti all'autorizzazione del Ministro delle finanze, sentita la commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7.