(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   Il  trapasso  di  proprieta'  o di esercizio di ditte consorziate,
nonche'  la  cessione  delle   assegnazioni   spettanti   a   ciascun
consorziato  non  sono  valide senza la preventiva autorizzazione del
Ministro  delle  finanze,  a  meno  che  l'assuntore  sia  lo  stesso
Consorzio.
   In  caso  di  trasgressione  il  consorziato cedente e l'assuntore
decadono dal diritto di appartenere  al  Consorzio  e  la  rispettiva
quota  di  assegnazione  viene  ripartita  fra  gli  altri produttori
consorziati.
   Sia l'ampliamento delle fabbriche  consorziate  che  il  mutamento
nella  fabbricazione  dei  tipi  di fiammiferi, quali risultano dalle
assegnazioni  in  vigore  al  1   gennaio   1993,   sono   sottoposti
all'autorizzazione del Ministro delle finanze, sentita la commissione
tecnico-amministrativa di cui all'art. 7.