(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Entro il 1  luglio di ogni anno il Ministro delle finanze, sentito
il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, con
proprio  decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura
dell'imposta di fabbricazione,  nonche'  la  tariffa  di  vendita  al
pubblico.
   La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta
sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore
al 25 per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico.
   Nel   trimestre   che   precede   le   operazioni   di  variazione
dell'imposta,     il     Consorzio,     dopo     l'avviso     avutone
dall'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato,  non  puo' effettuare
prelevamenti dalle fabbriche consorziate per quantita'  superiori  al
fabbisogno  mensile  ordinario,  salvo casi eccezionali da comunicare
alla stessa Amministrazione.
   Nel caso di aumento della  tariffa  di  vendita  al  pubblico  dei
fiammiferi,  le  differenze  di  prezzo  tra  nuova e vecchia tariffa
applicate ai prodotti esistenti presso  gli  organi  di  vendita  dal
Consorzio  vanno  a beneficio dell'Erario, dedotte le eventuali spese
di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute  dal  Ministro
delle  finanze,  sentito  il  suddetto  comitato  che si avvale degli
elementi forniti  dalla  commissione  tecnico-amministrativa  di  cui
all'art.  7.  Analogamente  ed  inversamente  si  procede nei casi di
riduzione della tariffa.