Art. 6. Entro il 1 luglio di ogni anno il Ministro delle finanze, sentito il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, con proprio decreto, stabilisce per le categorie di fiammiferi la misura dell'imposta di fabbricazione, nonche' la tariffa di vendita al pubblico. La misura complessiva dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto gravante sui fiammiferi non deve essere inferiore al 25 per cento dei relativi prezzi di vendita al pubblico. Nel trimestre che precede le operazioni di variazione dell'imposta, il Consorzio, dopo l'avviso avutone dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, non puo' effettuare prelevamenti dalle fabbriche consorziate per quantita' superiori al fabbisogno mensile ordinario, salvo casi eccezionali da comunicare alla stessa Amministrazione. Nel caso di aumento della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita dal Consorzio vanno a beneficio dell'Erario, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro delle finanze, sentito il suddetto comitato che si avvale degli elementi forniti dalla commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 7. Analogamente ed inversamente si procede nei casi di riduzione della tariffa.