(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
   Per i prodotti nazionali il comitato di cui all'art. 5 della legge
13  maggio  1983,  n. 198, si avvale degli elementi tecnico-economici
forniti dalla commissione tecnico-amministrativa  per  i  fiammiferi,
nominata  con  decreto  del Ministro delle finanze e costituita da un
presidente  scelto  fra  i  magistrati  dell'ordine   giudiziario   o
amministrativo,   e   da  quattro  membri  di  cui  uno  appartenente
all'Amministrazione  dei  monopoli   di   Stato,   uno   appartenente
all'amministrazione   delle   dogane   e   imposte  indirette  e  due
rappresentanti  del  Consorzio,  designati  in  numero   doppio   dal
consiglio  di  amministrazione  dal  Consorzio stesso. Un funzionario
dell'Amministrazione  finanziaria   esercita   le   attribuzioni   di
segretario, senza diritto a voto.
   Le   spese   per   il  funzionamento  della  commissione  tecnico-
amministrativa gravano  sul  Consorzio  nella  misura  stabilita  dal
Ministro delle finanze.
   I  componenti  la  commissione  hanno  facolta'  collegialmente  o
individualmente,  e  in  quest'ultimo  caso  per   disposizione   del
presidente,  di  accedere  alle  fabbriche ed eseguire rilevazioni ed
accertamenti.  Il  fabbricante  ha  l'obbligo  di  esibire,  a   loro
richiesta,  ogni  documento  utile per la determinazione dei costi di
produzione.
   Il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre  la  riduzione  della
produzione  assegnata  al  fabbricante  che si rifiuti di ottemperare
agli obblighi di cui al precedente comma.
   I fabbricanti  consorziati  hanno  l'obbligo  di  tenere  apposite
contabilita'  e scritture atte a permettere alla commissione tecnico-
amministrativa  la  facile,  completa  e  sicura  rilevazione   degli
elementi  di  costo  dei  vari  tipi  di fiammiferi, sia prodotti per
l'intero,   sia   destinati   all'esportazione,   anche   quando   la
fabbricazione sia comunque collegata ad altre produzioni.
   Nella determinazione dei costi di fabbricazione dei fiammiferi non
si tiene conto, per la durata di un anno, dei perfezionamenti o delle
innovazioni   di  carattere  tecnico  volontariamente  apportati  dai
consorziati nella  fabbricazione  dei  fiammiferi.  A  tale  fine  la
consistenza dei miglioramenti e' accertata dalla commissione tecnico-
amministrativa  che  determina  anche  la  data di decorrenza di tale
periodo.