Art. 7. Per i prodotti nazionali il comitato di cui all'art. 5 della legge 13 maggio 1983, n. 198, si avvale degli elementi tecnico-economici forniti dalla commissione tecnico-amministrativa per i fiammiferi, nominata con decreto del Ministro delle finanze e costituita da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno appartenente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, uno appartenente all'amministrazione delle dogane e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal consiglio di amministrazione dal Consorzio stesso. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria esercita le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto. Le spese per il funzionamento della commissione tecnico- amministrativa gravano sul Consorzio nella misura stabilita dal Ministro delle finanze. I componenti la commissione hanno facolta' collegialmente o individualmente, e in quest'ultimo caso per disposizione del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione. Il Ministro delle finanze puo' disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma. I fabbricanti consorziati hanno l'obbligo di tenere apposite contabilita' e scritture atte a permettere alla commissione tecnico- amministrativa la facile, completa e sicura rilevazione degli elementi di costo dei vari tipi di fiammiferi, sia prodotti per l'intero, sia destinati all'esportazione, anche quando la fabbricazione sia comunque collegata ad altre produzioni. Nella determinazione dei costi di fabbricazione dei fiammiferi non si tiene conto, per la durata di un anno, dei perfezionamenti o delle innovazioni di carattere tecnico volontariamente apportati dai consorziati nella fabbricazione dei fiammiferi. A tale fine la consistenza dei miglioramenti e' accertata dalla commissione tecnico- amministrativa che determina anche la data di decorrenza di tale periodo.