Art. 8. Il Consorzio si obbliga ad introdurre nella fabbricazione dei fiammiferi i perfezionamenti e le innovazioni che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, su parere della commissione tecnico- amministrativa di cui all'art. 7, riconosca vantaggiosi sia dal punto di vista tecnico che da quello economico e fiscale. La stessa commissione stabilisce i termini entro i quali la trasformazione delle lavorazioni deve essere iniziata e portata a compimento e determina, ai sensi delle disposizioni in vigore, gli anni occorrenti per procedere ad un adeguato ammortamento dell'onere gravante sul Consorzio per effetto e in dipendenza delle modificazioni degli impianti esistenti. A sua volta l'Amministrazione si impegna a consentire la proroga della convenzione per un numero di anni corrispondente a quelli come sopra calcolati, e cio' per consentire al Consorzio di rivalersi, in tutto od in parte, di tale maggiore onere. Qualora tale proroga superi il periodo di tre anni, l'Amministrazione, trascorso questo periodo, puo' risolvere la convenzione in qualsiasi momento col preavviso di un anno, corrispondendo al Consorzio un equo indennizzo per le rate di ammortamento previste dalla commissione e non ancora decorse. Nel caso di inadempimento da parte del Consorzio all'obbligo di cui al primo comma, l'Amministrazione si riserva la facolta' di denunciare la convenzione, la quale decade di diritto un anno dopo la data della denuncia.