(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   Il  Consorzio  si  obbliga  ad  introdurre nella fabbricazione dei
fiammiferi i perfezionamenti e le innovazioni  che  l'Amministrazione
dei   monopoli   di  Stato,  su  parere  della  commissione  tecnico-
amministrativa di cui all'art. 7, riconosca vantaggiosi sia dal punto
di vista tecnico che da quello economico e fiscale.
   La stessa commissione  stabilisce  i  termini  entro  i  quali  la
trasformazione  delle  lavorazioni  deve  essere iniziata e portata a
compimento e determina, ai sensi delle disposizioni  in  vigore,  gli
anni  occorrenti per procedere ad un adeguato ammortamento dell'onere
gravante  sul  Consorzio  per   effetto   e   in   dipendenza   delle
modificazioni degli impianti esistenti.
   A  sua  volta l'Amministrazione si impegna a consentire la proroga
della convenzione per un numero di anni corrispondente a quelli  come
sopra  calcolati, e cio' per consentire al Consorzio di rivalersi, in
tutto od in parte, di tale maggiore onere.
   Qualora  tale   proroga   superi   il   periodo   di   tre   anni,
l'Amministrazione,   trascorso  questo  periodo,  puo'  risolvere  la
convenzione  in  qualsiasi  momento  col  preavviso   di   un   anno,
corrispondendo  al  Consorzio  un  equo  indennizzo  per  le  rate di
ammortamento previste dalla commissione e non ancora decorse.
   Nel caso di inadempimento da parte del  Consorzio  all'obbligo  di
cui  al  primo  comma,  l'Amministrazione  si  riserva la facolta' di
denunciare la convenzione, la quale decade di diritto un anno dopo la
data della denuncia.