(all. 1 - art. 1)
                                                           FORMULARIO
            COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE
       Richiesta di risarcimento per societa' ed altre entita'
   (1) I presenti formulari sono riservati  solo  alle  societa',  ad
altre  persone giuridiche di diritto privato e ad imprese del settore
pubblico per richieste di risarcimento  di  danni  subiti  a  seguito
dell'illegale  invasione  ed occupazione del Kuwait del 2 agosto 1990
da parte dell'Iraq.
   (2) La richiesta di risarcimento di cui agli allegati formulari va
presentata alle competenti Autorita' dello Stato secondo le cui leggi
la  societa'  o  l'entita'  interessata  e'  costituita,  formata   o
registrata  alla  data  in cui e' nato il diritto al risarcimento. Le
competenti autorita' di ciascuno Stato provvederanno ad inoltrare  la
richiesta   di  risarcimento  alla  "Commissione  risarcimenti  delle
Nazioni Unite", la quale dopo aver esaminato ed  evaso  le  richieste
determinera'  l'ammontare  da  stanziare  a  favore  dello  Stato  di
appartenenza delle istanti. Soltanto nella misura in cui  le  singole
richieste saranno approvate dalla commissione i relativi risarcimenti
verranno   riconosciuti  allo  Stato  di  appartenenza.  Quest'ultimo
provvedera' alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto.
   (3) Le autorita' dello Stato di  appartenenza  presenteranno  alla
commissione i formulari prodotti dalle societa' o dalle altre entita'
non  prima  di  sei  mesi  dalla  data  di  messa  a disposizione dei
formulari stessi da parte del segretario esecutivo e non  piu'  tardi
di un anno dalla data di scadenza del richiamato periodo di sei mesi.
   (4)  Nell'ipotesi in cui la societa' od altra entita' giuridica di
diritto privato richieda  allo  Stato,  secondo  le  cui  leggi  essa
risulta  costituita  o formata alla data in cui e' nato il diritto al
risarcimento, di trasmettere la  relativa  domanda  e  le  competenti
autorita'  non  provvedano nell'arco temporale descritto al paragrafo
sub (3), la societa' o altra persona  giuridica  di  diritto  privato
potra'  presentare  essa  stessa  la  richiesta  di risarcimento alla
commissione entro i tre mesi successivi. In tal caso  la  societa'  o
altra  persona  giuridica  di  diritto  privato  deve contestualmente
indicare  le  ragioni  secondo  le  quali  la  propria  richiesta  di
risarcimento non e' stata inoltrata dalle competenti autorita'.
   (5)  La  societa'  e'  tenuta  a  produrre in allegato ai presenti
formulari documentazione, quale il certificato  di  iscrizione  della
societa',  che  ne  attesti  la  costituzione,  la  formazione  o  la
registrazione alla data in cui e' nato il diritto al  risarcimento  e
alla data in cui la richiesta viene presentata (se diversa).
   (6)  Alla domanda di risarcimento deve essere inoltre allegata una
separata  dichiarazione  che  spieghi  le   ragioni   dell'indennizzo
richiesto   (attestazione   della  domanda)  corredata  da  documenti
giustificativi  ed  altri  elementi  di  prova  atti   a   dimostrare
l'ammontare  delle  perdite  di  cui  si  chiede  l'indennizzo  e  le
circostanze nelle quali si sono prodotte. La richiamata  attestazione
deve contenere i seguenti dettagli:
     a)  data,  tipo  e  causa  di  ciascun  elemento di perdita e il
fondamento  sul  quale  si  basa  la  competenza  della   commissione
(confrontare in particolare i successivi punti (7) e (8));
     b) i fatti che giustificano la richiesta di risarcimento;
     c)  il  fondamento giuridico di ciascun elemento della richiesta
di risarcimento;
     d) l'ammontare dell'indennizzo richiesto e  la  spiegazione  del
modo con cui si e' pervenuti a tale ammontare.
   (7)   Formeranno   oggetto   di   indennizzo  le  perdite  dirette
conseguenti all'illegale invasione ed occupazione del  Kuwait.  Sara'
ricompresa  qualsiasi  perdita  subita  in conseguenza delle seguenti
circostanze:
     a) operazioni militari o minaccia di azioni militari da entrambe
le parti nel periodo compreso fra il 2 agosto 1990 e il 2 marzo 1991;
     b)  la  partenza  di  persone   dall'Iraq   o   dal   Kuwait   o
l'impossibilita'  di  lasciare  detti  paesi  (o  la decisione di non
ritornare) durante detto periodo;
     c) azioni da  parte  di  funzionari,  dipendenti  o  agenti  del
Governo  iracheno  ovvero  la parte di enti da questo controllati nel
suddetto periodo connesse con l'invasione  o  con  l'occupazione  del
Kuwait;
     d)  violazione  dell'ordine civile nel Kuwait o in Iraq in detto
periodo;
     e) presa in ostaggio o altre forme di detenzione illegale.
   L'indennizzo puo' essere corrisposto per  pagamenti  effettuati  o
per  assistenza  prestata  ad  altri  - per esempio ad impiegati o ad
altre persone per effetto di impegni contrattuali -  per  le  perdite
derivanti dall'invasione ed occupazione irachena del Kuwait.
   (8)  Le  perdite  causate  dall'embargo commerciale e dalle misure
connesse (1), cosi' come la situazione economica che ne e' risultata,
non daranno diritto al risarcimento. Quest'ultimo non sara' accordato
che nella misura in  cui  l'illegale  invasione  ed  occupazione  del
Kuwait da parte dell'Iraq abbiano causato direttamente la perdita, il
danno   o   la   lesione  personale,  indipendentemente  dall'embargo
commerciale e dalle misure connesse. (Allorquando,  per  esempio,  la
perdita,  il danno o la lesione derivano direttamente e integralmente
dall'illegale  invasione  ed  occupazione  del  Kuwait,  i   medesimi
dovranno   essere   risarciti,  pur  se  essi  possano  essere  anche
attribuiti  all'embargo  commerciale   e   alle   misure   connesse).
L'ammontare  totale  delle  perdite  risarcibili  sara' ridotto nella
misura  in  cui   le   perdite   stesse   avrebbero   potuto   essere
ragionevolmente  evitate.  Il  consiglio direttivo fornira' ulteriori
indicazioni sulla materia oggetto di questo  paragrafo  destinate  ai
commissari che esamineranno le richieste.
   (9)  Qualunque  risarcimento,  sia  in  denaro che in natura, gia'
ricevuto da un'altra  fonte,  sara'  detratto  dall'ammontare  totale
riconosciuto dalla commissione.
   (10)  Nota  -  La  commissione  terra'  un atteggiamento cauto nei
confronti di istanze di elevato ammontare non  supportate  da  idonei
elementi   di   prova   o  altrimenti  giustificate.  Tali  richieste
potrebbero avere un effetto pregiudizievole e devono pertanto  essere
evitate.
_____
             (1)   L'espressione   "embargo   commerciale   e  misure
          connesse"  si  riferisce   ai   divieti   enunciati   nella
          risoluzione  661  (1990)  del  Consiglio di sicurezza delle
          Nazioni Unite e  nelle  risoluzioni  ulteriori  pertinenti,
          nonche'  nelle  misure prese dagli Stati in applicazione di
          dette risoluzioni.