FORMULARIO COMMISSIONE RISARCIMENTI DELLE NAZIONI UNITE Richiesta di risarcimento per societa' ed altre entita' (1) I presenti formulari sono riservati solo alle societa', ad altre persone giuridiche di diritto privato e ad imprese del settore pubblico per richieste di risarcimento di danni subiti a seguito dell'illegale invasione ed occupazione del Kuwait del 2 agosto 1990 da parte dell'Iraq. (2) La richiesta di risarcimento di cui agli allegati formulari va presentata alle competenti Autorita' dello Stato secondo le cui leggi la societa' o l'entita' interessata e' costituita, formata o registrata alla data in cui e' nato il diritto al risarcimento. Le competenti autorita' di ciascuno Stato provvederanno ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla "Commissione risarcimenti delle Nazioni Unite", la quale dopo aver esaminato ed evaso le richieste determinera' l'ammontare da stanziare a favore dello Stato di appartenenza delle istanti. Soltanto nella misura in cui le singole richieste saranno approvate dalla commissione i relativi risarcimenti verranno riconosciuti allo Stato di appartenenza. Quest'ultimo provvedera' alla corresponsione dei risarcimenti agli aventi diritto. (3) Le autorita' dello Stato di appartenenza presenteranno alla commissione i formulari prodotti dalle societa' o dalle altre entita' non prima di sei mesi dalla data di messa a disposizione dei formulari stessi da parte del segretario esecutivo e non piu' tardi di un anno dalla data di scadenza del richiamato periodo di sei mesi. (4) Nell'ipotesi in cui la societa' od altra entita' giuridica di diritto privato richieda allo Stato, secondo le cui leggi essa risulta costituita o formata alla data in cui e' nato il diritto al risarcimento, di trasmettere la relativa domanda e le competenti autorita' non provvedano nell'arco temporale descritto al paragrafo sub (3), la societa' o altra persona giuridica di diritto privato potra' presentare essa stessa la richiesta di risarcimento alla commissione entro i tre mesi successivi. In tal caso la societa' o altra persona giuridica di diritto privato deve contestualmente indicare le ragioni secondo le quali la propria richiesta di risarcimento non e' stata inoltrata dalle competenti autorita'. (5) La societa' e' tenuta a produrre in allegato ai presenti formulari documentazione, quale il certificato di iscrizione della societa', che ne attesti la costituzione, la formazione o la registrazione alla data in cui e' nato il diritto al risarcimento e alla data in cui la richiesta viene presentata (se diversa). (6) Alla domanda di risarcimento deve essere inoltre allegata una separata dichiarazione che spieghi le ragioni dell'indennizzo richiesto (attestazione della domanda) corredata da documenti giustificativi ed altri elementi di prova atti a dimostrare l'ammontare delle perdite di cui si chiede l'indennizzo e le circostanze nelle quali si sono prodotte. La richiamata attestazione deve contenere i seguenti dettagli: a) data, tipo e causa di ciascun elemento di perdita e il fondamento sul quale si basa la competenza della commissione (confrontare in particolare i successivi punti (7) e (8)); b) i fatti che giustificano la richiesta di risarcimento; c) il fondamento giuridico di ciascun elemento della richiesta di risarcimento; d) l'ammontare dell'indennizzo richiesto e la spiegazione del modo con cui si e' pervenuti a tale ammontare. (7) Formeranno oggetto di indennizzo le perdite dirette conseguenti all'illegale invasione ed occupazione del Kuwait. Sara' ricompresa qualsiasi perdita subita in conseguenza delle seguenti circostanze: a) operazioni militari o minaccia di azioni militari da entrambe le parti nel periodo compreso fra il 2 agosto 1990 e il 2 marzo 1991; b) la partenza di persone dall'Iraq o dal Kuwait o l'impossibilita' di lasciare detti paesi (o la decisione di non ritornare) durante detto periodo; c) azioni da parte di funzionari, dipendenti o agenti del Governo iracheno ovvero la parte di enti da questo controllati nel suddetto periodo connesse con l'invasione o con l'occupazione del Kuwait; d) violazione dell'ordine civile nel Kuwait o in Iraq in detto periodo; e) presa in ostaggio o altre forme di detenzione illegale. L'indennizzo puo' essere corrisposto per pagamenti effettuati o per assistenza prestata ad altri - per esempio ad impiegati o ad altre persone per effetto di impegni contrattuali - per le perdite derivanti dall'invasione ed occupazione irachena del Kuwait. (8) Le perdite causate dall'embargo commerciale e dalle misure connesse (1), cosi' come la situazione economica che ne e' risultata, non daranno diritto al risarcimento. Quest'ultimo non sara' accordato che nella misura in cui l'illegale invasione ed occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq abbiano causato direttamente la perdita, il danno o la lesione personale, indipendentemente dall'embargo commerciale e dalle misure connesse. (Allorquando, per esempio, la perdita, il danno o la lesione derivano direttamente e integralmente dall'illegale invasione ed occupazione del Kuwait, i medesimi dovranno essere risarciti, pur se essi possano essere anche attribuiti all'embargo commerciale e alle misure connesse). L'ammontare totale delle perdite risarcibili sara' ridotto nella misura in cui le perdite stesse avrebbero potuto essere ragionevolmente evitate. Il consiglio direttivo fornira' ulteriori indicazioni sulla materia oggetto di questo paragrafo destinate ai commissari che esamineranno le richieste. (9) Qualunque risarcimento, sia in denaro che in natura, gia' ricevuto da un'altra fonte, sara' detratto dall'ammontare totale riconosciuto dalla commissione. (10) Nota - La commissione terra' un atteggiamento cauto nei confronti di istanze di elevato ammontare non supportate da idonei elementi di prova o altrimenti giustificate. Tali richieste potrebbero avere un effetto pregiudizievole e devono pertanto essere evitate. _____ (1) L'espressione "embargo commerciale e misure connesse" si riferisce ai divieti enunciati nella risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle risoluzioni ulteriori pertinenti, nonche' nelle misure prese dagli Stati in applicazione di dette risoluzioni.